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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DELL’1 FEBBRAIO 1996

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni communicate dal Ministero della Salute   per avere diritto alla fruizione delle prestazioni ospedaliere urgenti, erogate a titolo gratuito per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, di cui  all’art. 2 del decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 1996 – la condizione di emigrato non deve piu’ essere attestata dall’Autorità consolare poiche è piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di comptenza.