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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 28 APRILE RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO.

Con questa Ordinanza del Ministro della Salute sono state prorogate fino al 31 maggio 2022 le misure disposte con l’ordinanza del 22 febbraio scorso relative agli spostamenti da e per l’estero, ad esclusione dell’obbligo di presentazione del passenger locator form all’arrivo in Italia.

A partire dal 1 maggio quindi per l’ingresso in Italia sarà sufficiente presentare la certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.