Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni communicate dal Ministero della Salute – per avere diritto alla fruizione delle prestazioni ospedaliere urgenti, erogate a titolo gratuito per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, di cui all’art. 2 del decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 1996 – la condizione di emigrato non deve piu’ essere attestata dall’Autorità consolare poiche è piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di comptenza.