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Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio relativa agli spostamenti da e per l’estero.

Si allega il testo dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, che modifica la disciplina relativa agli spostamenti da e per l’estero, con effetti a partire dal 1 marzo e fino al 31 marzo p.v. (data in cui cessera’ lo stato di emergenza).

In particolare, vengono eliminate le liste dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale tra Paesi UE/Schengen
e resto del mondo.

L’ingresso in Italia verra’ dunque consentito presentando:

– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;

– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione oppure test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.
Continuano ad applicarsi delle deroghe per specifiche categorie di cui all’art. 2 dell’ordinanza.

Gli spostamenti da/per San Marino e Vaticano non sono invece soggetti a limitazioni.