Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e’ autorizzato – ai sensi dell’art. 23-ter, comma 2, del DPR 18/1967 – a concedere contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita’ di trattamento ( vedasi il seguente link: https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/ ).
I soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda dovra’ essere presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, gli stessi debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5).
Luogo:
Brazzaville,28.08.2023