CENNI NORMATIVI
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis.
I figli minori di un cittadino/a italiano/a sono automaticamente italiani. Per i residenti all’estero, sarà sufficiente inviare l’atto di nascita del minore all’Ufficio di Stato Civile dell’Ufficio Consolare prima del compimento del suo 18° anno di età.
I richiedenti maggiorenni, i cui atti di nascita non siano quindi mai stati registrati, dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Requisito essenziale: l’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.
Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purchè sia deceduto dopo tale data.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti. Tali donne, già dal 1975, possono riacquistare la cittadinanza italiana ex nunc attraverso una dichiarazione formale di riacquisto presso l’ufficio consolare competente.
Nel caso in cui gli ascendenti in linea retta hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana (art. 8 L.555/1912).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 7 L.555/1912, conserva la cittadinanza italiana, salve disposizioni speciali, il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, ed in modo automatico e senza condizioni (ius soli).
NB: Quanto sopra si applica soltanto nel caso in cui l’avo dante causa avesse acquisito un’altra cittadinanza prima del 01/07/1912, data dell’entrata in vigore della Legge n. 555/1912, ed in ogni caso prima della nascita del discendente successivo.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’APPUNTAMENTO
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) di alcun genere nella documentazione presentata.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.
I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Si ricorda che a partire dall’8 Luglio 2014 la trattazione delle pratiche di riconoscimento Iure Sanguinis (per discendenza) e Iure Matrimonii (limitatamente al caso di donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27.4.1983) è soggetta al pagamento di 300 EUR (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.143 del 23-6-2014). Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.
TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE
Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi della legge n.132/2018 (artt. 5, 9ter), il termine massimo è fissato in 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti e priva di incongruenze/integrazioni.
LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’APPUNTAMENTO
- Istanza, da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’ufficiale consolare;
- Passaporto del richiedente in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma – se in possesso di molteplici cittadinanze si dovranno presentare tutti i passaporti in corso di validità, nonché il certificato di naturalizzazione della cittadinanza acquisita, legalizzato e tradotto in italiano.
- Prova di residenza.
- Avo dante causa, ultimo ascendente italiano nato in Italia.
NB: se l’ascendente si e’ naturalizzato cittadino straniero prima della nascita del discendente successivo, e in ogni caso prima del 01/07/1912, data dell’entrata in vigore della legge n. 555, non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- Atto di nascita da richiedere al Comune italiano di nascita, di recente emissione:
– “estratto per riassunto dell’atto di nascita completo” o in alternativa “copia conforme dell’atto integrale di nascita”;
– deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, morte, perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana);
– deve essere in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile.
Qualora l’avo dante causa fosse nato prima dell’istituzione del Registro di Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovranno presentare il Certificato di Battesimo, in originale, firmato e timbrato dalla Curia, corredato da lettera del Comune attestante l’anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l’inesistenza del nominativo in questione. - Atti di stato civile – matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte dell’ascendente. Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
- Dichiarazioni di Negativa Naturalizzazione che il proprio ascendente nato in Italia non si è naturalizzato straniero:
Dichiarazione in originale, debitamente legalizzata e tradotta in italiano con relativa legalizzazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza.
La dichiarazione dovrà attestare che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita del successivo discendente. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data dell’acquisto della cittadinanza.
Nel caso in cui l’avo dante causa abbia risieduto in molteplici paesi (es. Argentina, Brasile, Venezuela), si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione, oppure di naturalizzazione, di tutti i Paesi di residenza. - OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE PER LA RICOSTRUZIONE – passaporti, documenti di identità, documenti di sbarco nel paese estero di emigrazione, visti, permesso di residenza, stato di famiglia, ecc.
5. Ascendenti in linea retta successivi all’avo italiano
- Atti di stato civile – nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte.
NB: È necessario che le informazioni riportate su tutti gli atti di nascita (sia degli ascendenti che del richiedente) siano coerenti con lo stato civile dei genitori. Ciò significa che, se al momento della nascita i genitori non erano sposati, l’atto di nascita deve obbligatoriamente riportare il riconoscimento/le firme di entrambi i genitori.
Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
6. Richiedente
- Atto di nascita in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.
- Atti di stato civile – es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio
Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano.
In caso di matrimonio, si dovrà produrre copia del passaporto e atto di nascita del coniuge (non è necessaria legalizzazione e traduzione in italiano).
Se si hanno figli minorenni, si dovranno produrre gli atti di nascita in originale, apostillati e tradotti in italiano, e copie dei passaporti in loro possesso.
Si ricorda che se si hanno figli maggiorenni, gli stessi potranno presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.
7. Diritto consolare di € 300,00.
COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO
Unicamente attraverso il sistema Prenot@MI.
Si fa presente che ogni appuntamento è individuale; di conseguenza ogni richiedente dovrà prenotare il proprio appuntamento.
Il richiedente riceverà un’email che ricorderà di confermare la data dell’appuntamento. La mancata riconferma comporterà la cancellazione automatica dell’appuntamento da parte del sistema.
AVVISO IMPORTANTE
Il sistema di prenotazione Prenot@MI è INTERAMENTE gratuito.
Invitiamo tutti gli utenti a diffidare da chiunque millanti di poter far avere appuntamenti in tempi più brevi a fronte della corresponsione di una somma di denaro e raccomandiamo di non pagare alcun servizio di questo tipo.