PRINCIPI GENERALI
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.
SI È CITTADINI ITALIANI:
- Per matrimonio con cittadino/a italiano/a
- Per discendenza
- Per riconoscimento
- Per adozione
- Per naturalizzazione per residenza in Italia
- Per dichiarazione di volontà dell’interessato
- Per nascita sul territorio italiano