HAI BISOGNO DI UN VISTO?
Scopri qual è il visto corretto in base alle tue esigenze. Informati su quali documenti preparare e dove poter presentare domanda di visto. Scopri come usare correttamente i differenti tipi di visto.
Non trovi il tuo visto? Vai su http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx per tutte le tipologie di visto o scrivi a visti.brazzaville@esteri.it
CHI PUÒ FARE DOMANDA DI VISTO
Possono presentare domanda di visto NAZIONALE tutti i coloro che sono regolarmente residenti nella REPUBBLICA DEL CONGO e nella REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.
Possono presentare domanda di visto SCHENGEN i cittadini di quei Paesi per cui è previsto l’obbligo di visto (https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx ) e che siano regolarmente residenti nella REPUBBLICA DEL CONGO. Possono inoltre presentare domanda di visto Schengen gli stranieri provenienti da Paesi soggetti a obbligo di visto che siano legalmente presenti nella Repubblica del Congo su base temporanea, e che abbiano giustificati motivi per presentare domanda di visto a Brazzaville anziché nel Paese di stabile residenza. L’Ufficio Visti si riserva di valutare i giustificati motivi prima di dichiarare ricevibile la domanda.
Familiari di cittadini dell’Unione Europea/EEA
La normativa (Direttiva 2004/38/CE e D. Lgs. 30/2007 disponibile al link prevede agevolazioni per i familiari dei cittadini dell’UE/EEA.
DOVE FARE DOMANDA DI VISTO
La domanda di visto può essere presentata allo sportello visti dell’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica del Congo (2, Av. Auxence Ickonga, Brazzaville). Lingue parlate: italiano e francese.
Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per richiedere un appuntamento si prega di utilizzare il portale Prenot@Mi.
Per informazioni si prega di scrivere a visti.brazzaville@esteri.it.
ATTENZIONE: Il portale Prenot@Mi è l’unica procedura per la prenotazione dell’appuntamento. Si raccomanda di diffidare di chiunque millanti di offrire “canali preferenziali” in maniera fraudolenta e a pagamento.
QUANDO CHIEDERE UN VISTO SCHENGEN PER L’ITALIA?
I richiedenti visto Schengen possono fare richiesta all’Ambasciata d’Italia:
- quando l’Italia è l’unico Paese destinazione del viaggio;
- qualora il viaggio interessi più di un Paese Schengen e l’Italia sia la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalità del soggiorno;
- se la destinazione principale non può essere determinata in base ai criteri dei punti a) e b), quando l’Italia è il Paese attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare in area Schengen;
- da 6 mesi e fino a 15 giorni prima la data di partenza.
QUANTO COSTA UN VISTO?
Visti nazionali
Visti nazionali D (lunga durata): 116 euro – 80.000 FCFA
Visti nazionali D per studio (lunga durata): 50 euro – 35.000 FCFA
Visti Schengen
Visti Schengen C: 80 euro – 55.000 FCFA
Visti Schengen C per i minori tra 6 e 12 anni: 40 euro – 30.000 FCFA
I visti sono gratuiti per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
- minori di età inferiore ai sei anni;
- alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni di breve periodo per motivi di studio o formazione pedagogica;
- ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
- rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro;
- titolari di passaporto diplomatico;
- i seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
-
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
DATI BIOMETRICI (VISA INFORMATION SYSTEM)
A partire dal 12 ottobre 2015 tutti i richiedenti visto dovranno fornire i loro dati biometrici (le impronte digitali delle dieci dita delle mani e una foto) al momento della richiesta di visto SCHENGEN, presentandosi di persona al momento della domanda di visto. Le informazioni sui dati biometrici saranno conservate per 59 mesi (quasi 5 anni). Per eventuali successive richieste di visto entro tale periodo di tempo non si dovranno prelevare nuovamente le impronte.
L’esenzione dall’obbligo di raccolta delle impronte digitali è prevista per: bambini di età inferiore ai 12 anni e persone per le quali la raccolta delle impronte digitali è fisicamente impossibile. Sono altresì esentati, in occasione di visite ufficiali, i Capi di Stato e i membri del Governo, assieme ai componenti della delegazione al seguito e ai coniugi.
Per i visti NAZIONALI non è richiesta la raccolta dei dati biometrici.
TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO
L’Ufficio Visti lavora le domande di visto nazionale entro 90 giorni, ridotti a 30 giorni per i visti per motivi familiari e a 30 giorni per i visti per lavoro subordinato all’interno delle quote, ed estesi sino ai 120 giorni per lavoro autonomo.
Per le domande di visti Schengen, l’Ufficio Visti prevede un tempo massimo di trattazione di 15 giorni, estendibile a 45 giorni qualora necessario, dalla consegna del passaporto in Ambasciata. In singoli casi d’urgenza giustificati la trattazione potrà essere immediata.
COSA SUCCEDE IN CASO DI RIFIUTO DEL VISTO
Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente. Nel provvedimento di rifiuto del visto sono indicati i motivi del rifiuto. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), all’Avvocatura dello Stato.
Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.
UTILIZZARE CORRETTAMENTE UN VISTO NAZIONALE ITALIANO
Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario recarsi entro 8 giorni lavorativi presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia.
UTILIZZARE CORRETTAMENTE UN VISTO SCHENGEN
L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen. Ai titolari di un visto possono essere richieste, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, informazioni sui mezzi di sostentamento, sulla durata del soggiorno previsto in area Schengen e sullo scopo del viaggio. Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (quali ad esempio, lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio).
Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. È possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.
Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali fino ad un massimo di 5 anni. In caso di visti ad ingressi multipli è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
ULTIRIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (https://www.esteri.it/it/ ) e il sito della Commissione europea (https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa_en ).
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del rilascio di un visto d’ingresso in Italia e nell’area Schengen
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679