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Passaporti

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.

Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida. I passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.

A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto  individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009). Il minore non può più essere incluso nel passaporto dei genitori. Tutti i minori che viaggiano, non potendo più essere iscritti sul passaporto dei genitori, devono essere muniti di un proprio documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio).

In caso di furto o smarrimento del passaporto è inoltre necessario presentarsi all’Ufficio Passaporti del Consolato con la denuncia di furto o smarrimento, effettuata presso la locale competente Autorità di Polizia.

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione IN FORMATO CARTACEO il giorno dell’appuntamento:

  • formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
  • documento di identità: passaporto scaduto o in scadenza e carta d’identità, se posseduta;
  • due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori su sfondo chiaro);
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.

Un cittadino italiano può chiedere il rilascio o rinnovo di un passaporto solo se residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. In caso contrario, o se si richiede il passaporto in una circoscrizione consolare all’estero differente da quella dove si è iscritti nell’AIRE del proprio Comune italiano, sarà necessario ottenere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente per il territorio di residenza.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato anche prima della scadenza ed entro e non oltre 6 mesi dalla stessa data di scadenza.

Prendi appuntamento sul portale Prenot@Mi

COSTO DI RILASCIO PASSAPORTO –Contributo amministrativo di euro 73,50 per il rilascio del solo passaporto ordinario, oltre al costo del libretto (euro 42,50).

La richiesta di appuntamento dovrà pervenire via email al seguente indirizzo cons.brazzaville@esteri.it, segnalando nome, cognome e data di nascita.

 

MINORI

A partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023. Quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata al giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Se si desidera che un minore di anni 14, munito di passaporto individuale, viaggi all’estero accompagnato da una persona diversa dai genitori o affidato a personale di una compagnia aerea, è necessario che l’Ufficio Consolare rilasci un’attestazione di accompagnamento nella quale venga indicato il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore stesso viene affidato. Per il rilascio dell’attestazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria devono consegnare un’apposita dichiarazione di accompagnamento per minori debitamente compilata e sottoscritta, e almeno uno dei due genitori dovrà presentarsi presso l’Ufficio Passaporti previo appuntamento. Di seguito la documentazione a corredo della domanda:

  • documento d’identità dei genitori richiedenti;
  • documento d’identità dell’accompagnatore o, nel caso in cui il minore sia affidato ad una compagnia aerea, la documentazione attestante il volo;
  • il passaporto con cui il minore viaggerà.

La firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia, deve essere autenticata presso l’Ufficio Consolare di questa Ambasciata o da un pubblico ufficiale. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per via telematica. E’ rimessa alla valutazione degli uffici, di cui all’art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza, al momento della consegna della dichiarazione e della firma della stessa, degli esercenti la responsabilità genitoriale. La dichiarazione di accompagnamento avrà validità massima di 6 mesi, per un solo viaggio di Andata e/o Ritorno con destinazione determinata. Il rilascio della dichiarazione è esente dal pagamento di diritti consolari.

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