Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.
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Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio Consolare entro 90 giorni dalla data dell’espatrio e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. È tuttavia possibile regolarizzare la propria posizione anche in seguito. I connazionali già iscritti nello schedario consolare devono inoltre tempestivamente comunicare eventuali cambi di indirizzo.
Attenzione: L’iscrizione all’AIRE, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per poter fruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.), votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane. Conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.
L’iscrizione è GRATUITA e non è necessaria la presenza degli interessati. Si può richiedere esclusivamente tramite il portale Fast It, previa registrazione dell’utente nel sistema. Questa procedura, permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare e aire” tra i servizi disponibili. L’iscrizione decorre dalla data di inserimento della domanda sul Fast It. La notifica dell’avvenuta iscrizione spetta al Comune italiano che avverte direttamente il cittadino all’estero.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
ISCRIZIONE DI MINORENNI
L’iscrizione in AIRE del minore italiano nato in Repubblica del Congo, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita. L’iscrizione in AIRE del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta direttamente dall’Ufficiale d’Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provvederà ad informare l’Ufficio Consolare per l’aggiornamento dell’anagrafe consolare.
Iscrizione AIRE di minorenni conviventi con un solo genitore
L’iscrizione all’AIRE dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero. In questo ultimo caso (minori italiani o doppi cittadini conviventi con il solo genitore straniero), la richiesta di iscrizione all’AIRE può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente, preferibilmente a ciò delegato dall’altro. Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria italiana o locale.
CAMBIO DI INDIRIZZO E RIMPATRIO
La comunicazione del cambiamento dell’indirizzo della propria residenza all’interno della circoscrizione, va fatta utilizzando il portale dei servizi consolari online chiamato Fast It.
Tramite il portale Fast It è possibile anche verificare la propria scheda anagrafica.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno dichiarare il proprio rimpatrio direttamente al Comune Italiano che dovrà comunicare ufficialmente all’Ufficio Consolare la data di decorrenza del rimpatrio. Ne conseguirà la cancellazione dall’anagrafe consolare e l’iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) del Comune Italiano.
Qualora i cittadini già iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione di Brazzaville si trasferiscano nella circoscrizione di un altro Consolato Italiano potranno aggiornare direttamente tramite il portale FAST-IT il “cambio circoscrizione consolare”. Sarà cura del Consolato “ricevente” darne comunicazione al Comune AIRE in Italia ed all’Ufficio Consolare in Repubblica del Congo.
Il cittadino residente all’Estero può trasferire la propria iscrizione Aire da un Comune italiano ad un altro Comune italiano diverso da quello attuale solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
- quando ha membri del suo nucleo familiare (marito/moglie, figli, genitori – figli solo minorenni) residenti o iscritti all’Aire nel Comune in cui ci si vuole trasferire;
- a seguito della registrazione presso lo Stato civile del Comune in cui ci si vuole trasferire dell’atto di nascita avvenuto all’estero;
- per acquisizione della cittadinanza italiana.
ANPR – POSSIBILITÀ DI SCARICARE GRATUITAMENTE CERTIFICATI ANAGRAFICI
A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici personali (quali, ad esempio: residenza, cittadinanza, esistenza in vita) possono essere scaricati online gratuitamente direttamente dagli interessati, mediante il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (in lingua italiana). In particolare, dal sito Internet è possibile scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, direttamente dal proprio domicilio e senza necessità di recarsi presso un ufficio pubblico. I certificati possono, inoltre, essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza possono essere richiesti in un unico certificato).
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi); se la richiesta è per un familiare sarà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, e di poterlo scaricare in formato PDF o riceverlo via e-mail.
I certificati che è possibile richiedere sono:
– Anagrafico di nascita;
– Anagrafico di matrimonio;
– Di cittadinanza;
– Di esistenza in vita;
– Di residenza;
– Di residenza AIRE;
– Di stato civile;
– Di stato di famiglia;
– Di residenza in convivenza;
– Di stato di famiglia AIRE;
– Di stato di famiglia con rapporti di parentela;
– Di stato libero;
– Anagrafico di unione civile;
– Di contratto di convivenza.
Si ricorda che, in via generale, agli organi della Pubblica Amministrazione italiana e ai gestori di pubblici servizi italiani vanno presentate le autocertificazioni al posto dei certificati.