L’Ufficio di stato civile si occupa:
- della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
- della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
- della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
- della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
- della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
- della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un’unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. La costituzione dell’unione civile avviene davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
La normativa italiana (DPR n. 396/2000) prevede che i cittadini italiani debbano dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero (es. nascita, riconoscimento di figli, matrimonio, morte, divorzio, ecc.).
A tal fine, occorre presentare i relativi atti formalmente legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri (e tradotti in italiano, con successiva legalizzazione della traduzione presso l’Ambasciata d’Italia) presso l’Ufficio Consolare o direttamente presso il Comune italiano di appartenenza. In ogni caso i certificati originali verranno trattenuti dall’Ufficio Consolare o dal Comune per la conservazione agli atti.
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Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.
N.B.
L’Ambasciata non rilascia certificati di nascita, matrimonio, divorzio e morte che sono di esclusiva competenza del Comune in Italia.